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Nuovi massimali de minimis nel settore agricolo

Il giorno 22 febbraio 2019 la Commissione ha adottato norme rivedute sugli aiuti di Stato nel settore agricolo, stabilendo un aumento del massimale che le autorità nazionali possono utilizzare per il sostegno agli agricoltori senza l’approvazione preventiva della Commissione, nell'ambito del regime c.d. de minimis.

Secondo il disposto dell’art. 109 del TFUE il Consiglio può determinare le categorie di aiuti che sono dispensate dal generale obbligo di notifica di cui all’art. 108. In conformità all’art. 108 par. 4 del Trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti di Stato. Il Consiglio ha quindi deciso con il Regolamento 994/98 che una di queste categorie è costituita dagli aiuti “de minimis”. Questi sono gli aiuti che non superano un importo prestabilito concessi a un’impresa unica in un determinato arco di tempo.

In questa materia, l’art. 3 par. 2 del regolamento 1408/2013 prevedeva, prima della modifica di cui si da conto in questa sede, che “l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 15000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. Il par. 3 prevedeva inoltre che “l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell’arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale previsto dal successivo allegato”.

Le nuove norme approvate ora sono basate sul progetto di regolamento di modifica del regolamento (UE) 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea sugli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, già reso pubblico lo scorso 26 novembre 2018.

La Commissione ritiene che, nel nuovo quadro determinato dall’accresciuta necessità di sostegno del settore agricolo, nell’attuale periodo di crisi, non vi sia alcun rischio per la concorrenza aumentando il massimale di aiuto concesso per beneficiario in un qualsiasi periodo di tre esercizi finanziari dal precedente massimale di 15.000 euro a quello, ora previsto, di 20.000 euro, consentendo contemporaneamente un aumento del massimale nazionale applicabile durante lo stesso periodo dall’1% all’1,25% della produzione agricola di ciascun Stato Membro.

Se la spesa di uno Stato membro non supera il 50% del totale della dotazione nazionale destinata agli aiuti in un particolare settore agricolo, questo può aumentare ulteriormente gli aiuti “de minimis” fino a 25.000 euro per azienda agricola e il massimale nazionale fino a 1,5% della produzione annua.

In quest’ultimo caso, gli Stati membri hanno l’obbligo di creare registri centrali a livello nazionale al fine di tenere traccia degli aiuti concessi.

 La ratio di questa scelta, come riportato nella dichiarazione rilasciata da Phil Hogan, Commissario per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale, è come anticipato quella di sostenere il settore agricolo in questo periodo di crisi. Grazie all’aumento del massimale, le autorità nazionali potranno godere di maggiore flessibilità e “saranno in grado di reagire con più rapidità ed efficacia per sostenere gli agricoltori vulnerabili”.

(Federica Stevanato)