Legislazione italiana
La disciplina procedurale in materia aiuti di Stato nell’ordinamento giuridico italiano (Legge n. 234/2012)
Nell’ordinamento giuridico italiano la disciplina procedurale in materia aiuti di Stato è dettata dal Capo VIII (artt. 44-52) della Legge 4 dicembre 2012, n. 234, che ha introdotto Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.[1]
L’obiettivo di tale normativa è quello di disciplinare le principali problematiche emerse nella prassi in questa materia, introducendo le seguenti previsioni:
- Il coinvolgimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee (“DPE”) nelle procedure: l’art. 45 della legge stabilisce che, contestualmente alla notifica dei progetti di aiuto ex art. 108(3) TFUE, le pubbliche amministrazioni italiane devono trasmettere al DPE una scheda sintetica della misura notificata. Inoltre, le informazioni richieste dalla Commissione in merito a presunti aiuti non notificati devono essere fornite dalle amministrazioni competenti per materia per il tramite del DPE. Con la Legge 7 luglio 2016, n. 122, il legislatore italiano ha modificato tale norma, prevedendo che “le amministrazioni centrali e territoriali che intendono concedere aiuti di Stato soggetti a previa notifica, predispongono la notifica secondo le modalità prescritte dalla normativa europea e la trasmettono al DPE attraverso il sistema di notificazione elettronica. Il DPE effettua un esame della completezza della documentazione contenuta nella notifica, entro i termini stabiliti da apposito Decreto di attuazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.
- Il divieto di concessione di aiuti a coloro che in precedenza hanno ricevuto e non rimborsato aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea (c.d. regola Deggendorf): l’art. 46 della legge prevede che nessuna impresa possa beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. A tale fine è previsto che le amministrazioni concedenti provvedano ad apposite verifiche [dal 2017 ciò avviene attraverso l’accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato]. Le amministrazioni centrali e locali forniscono le informazioni e i dati necessari alle verifiche e ai controlli alle amministrazioni che intendono concedere aiuti. Qualora la verifica sia effettuata mediante la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, le amministrazioni concedenti svolgono controlli a campione.
- L’affidamento alla società Equitalia S.p.A le procedure di recupero degli aiuti incompatibili:[2] l’ 48 della legge prevede che la riscossione degli importi dovuti per effetto delle decisioni di recupero sia effettuata dalla società Equitalia S.p.A. A tal fine, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di notifica della decisione di recupero, costituente titolo esecutivo, il Ministro competente per materia (nei casi in cui l'ente competente è diverso dallo Stato, il provvedimento è adottato dalla regione, dalla provincia autonoma o dall'ente territoriale competente) deve individuare i soggetti tenuti alla restituzione, accertare gli importi dovuti e determinare le modalità e i termini del pagamento.
- La devoluzione delle controversie relative all'esecuzione di una decisione di recupero alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: l’art. 49 della legge prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative agli atti e ai provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell'articolo 108(3) TFUE e le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero; l’art. 50, in particolare, prevede il ricorso dinanzi al TAR competente per gli aiuti illegalmente concessi ex art. 108(3) TFUE.
- La prescrizione della restituzione di un aiuto di Stato oggetto di una decisione di recupero per decorso del tempo: l’art. 51 della legge prevede che l’obbligo di restituzione degli aiuti oggetto di una decisione di recupero permanga solamente finché vige l'obbligo di recupero ai sensi del Regolamento di Procedura (10 anni).
- La disciplina delle modalità di trasmissione al Governo delle informazioni relative agli aiuti di Stato concessi alle imprese (art. 52). Tale articolo della legge, in particolare, è stato modificato con l’adozione della Legge 29 luglio 2015, n. 115,[3] che ha previsto l’istituzione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
La nuova disciplina ha previsto che oggetto del Registro dovranno essere le informazioni concernenti:
- a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 TFUE, ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica; b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nonché dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia;
- c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012;
- d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi del Regolamento di Procedura.
L’istituzione del registro nazionale degli aiuti di Stato
Nell’ambito del processo di c.d. Modernizzazione degli aiuti di Stato, le riforme della disciplina sostanziale, in particolare il nuovo Regolamento generale di esenzione per categoria (link), hanno introdotto nuovi obblighi di pubblicazione e informazione in materia di aiuti di Stato concessi alle imprese (per maggiori informazioni sul punto si rinvia alla pagina Normativa: la SAM). La Commissione ha pertanto sottolineato l’importanza della trasparenza, quale principio essenziale per la corretta applicazione delle norme sugli aiuti di Stato.
Per le ragioni esposte è stato dunque previsto che gli Stati membri, a partire dal 1 luglio 2016, fossero tenuti a pubblicare su un sito web esaustivo tutte le informazioni sintetiche relative a ciascuna misura di aiuto, nonché le concessioni superiori a 500mila euro corredate da informazioni riguardanti: 1. denominazione e identificativo del beneficiario; 2. dimensione del beneficiario; 3. regione in cui è ubicato il beneficiario; 4. autorità che concede l'aiuto; 5. riferimento alla misura di aiuto; 6. elemento di aiuto; 7. data di concessione; 8. settore di attività; 9. strumento di aiuto; 10. obiettivo dell'aiuto.
Con il Decreto 31 maggio 2017, n. 115, in attuazione dell’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è stato istituito presso il MISE il Registro nazionale degli aiuti di Stato (in sostituzione della Banca Dati Anagrafica delle agevolazioni), cui le amministrazioni che concedono aiuti alle imprese sono tenute a trasmettere le relative informazioni.
Il Decreto prevede inoltre, ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa nazionale, che siano resi disponibili i collegamenti con le sezioni trasparenza dei siti web predisposti dalle singole amministrazioni pubbliche che concedono gli aiuti individuali. La Sezione trasparenza, suddivisa in quattro aree, dedicate rispettivamente alla trasparenza delle Misure di Aiuto e alla trasparenza degli Aiuti Individuali, all’Elenco Deggendorf (ossia dei potenziali beneficiari che non rispettano il già menzionato principio Deggendorf, codificato alla L. 234/2012) e alla trasparenza nazionale è consultabile senza restrizioni e necessità di autenticazione.
Il Registro è operativo dal 12 agosto 2017 e consente a tutte le amministrazioni pubbliche che intendono erogare nuove misure di aiuto di effettuare i controlli amministrativi necessari con modalità automatiche, grazie al rilascio di specifiche “visure” che recano l’elencazione dei benefici di cui l’impresa ha già goduto negli ultimi esercizi evitando, in tal modo, duplicazioni di interventi da parte di diverse amministrazioni e scongiurando il superamento dei limiti massimi concedibili a ciascuna impresa imposti dalla disciplina UE.
Per ulteriori informazioni, si rinvia al nostro precedente post Arriva il Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Il Common Understanding in materia di aiuti di Stato del 3 giugno 2016
Il 3 giugno 2016, il Sottosegretario italiano alle Politiche e agli Affari europei e la Commissaria europea alla Concorrenza, Margrethe Vestager, hanno firmato un protocollo ("Common Understanding"), al fine di agevolare l’attuazione delle novità introdotte dal processo di modernizzazione degli aiuti di Stato e di rafforzare il partenariato in materia di aiuti di Stato tra l'Italia e la Commissione europea, da un lato, e tra le amministrazioni nazionali a tutti i livelli, dall'altro.
Il Protocollo, pur riconoscendo gli sforzi profusi dallo Stato italiano per rendere più efficiente la corretta applicazione delle procedure comunitarie in materia di aiuti di Stato, ha evidenziato alcuni aspetti meritevoli di ulteriore sviluppo, quali:
- la necessità di incentivare i sistemi di coordinamento e consultazione tra le autorità amministrative italiane al fine di garantire la corretta e uniforme applicazione delle riforme, rafforzando il ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee (“DPE”). Secondo il protocollo, ciò potrà avvenire (a) identificando, all’interno di ciascuna amministrazione, dei distinct bodies incaricati di esaminare preventivamente le misure che possono condurre alla concessione di aiuti di Stato; (b) accompagnando alle proposte di misure normative delle check-list volte ad individuare la potenziale natura di aiuto delle misure; (c) incaricando le autorità concedenti del compito di coinvolgere anticipatamente, nella procedura di notifica, il DPE, il quale dovrà essere informato anche in caso di pre-notifica; (d) consentendo al DPE di effettuare una valutazione preliminare di compatibilità delle misure con il Regolamento Generale di Esenzione, di verificare la completezza delle procedure di notifica e, più in generale, di svolgere iniziative volte a promuovere il rispetto del diritto europeo degli aiuti di Stato e a diffondere le migliori pratiche tra le diverse amministrazioni.
- la necessità di garantire un aumento della capacità amministrativa e, quindi, dell'autonomia delle amministrazioni interessate, tenendo conto della struttura decentrata dell’ordinamento italiano (descritta come quasi federale);
- l’opportunità di prevedere sistemi in grado di assicurare in modo adeguato la trasparenza, il rispetto delle regole e lo svolgimento di adeguati controlli ex post sulle misure di aiuto;
- la necessità di assicurare un adeguato coordinamento tra le autorità italiane e la Commissione Europea con riferimento ai casi di maggior rilievo strategico e politico.
Il coinvolgimento del DPE nelle attività di notifica a valle del Common Understanding
Il 9 marzo 2017, è entrato in vigore il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2017 che detta "Termini e modalità di svolgimento della verifica della completezza della documentazione contenuta nelle notifiche di aiuti di Stato da parte del Dipartimento per le Politiche Europee" in applicazione dell'art. 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 come modificato dalla legge 7 luglio 2016, n. 122 e come previsto anche dal Common Understanding del 3 giugno 2016 (link).
Successivamente, con l'avvenuta modifica della procedura del sistema di notifica elettronica degli aiuti di Stato (cosiddetto 'SANI2'), la Commissione europea ha abilitato il Dipartimento per le Politiche Europee ad effettuare l'esame della completezza della notifica prima della validazione della stessa da parte della Rappresentanza permanente presso l'UE ed il successivo invio in Commissione. Con la modifica del 'SANI2' sono state, così, poste le condizioni previste dall'art. 6 del DPCM 24 gennaio 2017.
Per l’effetto, dal 27 marzo 2017, le amministrazioni centrali e territoriali che intendano concedere aiuti di Stato soggetti a previa notifica ai sensi dell'art. 108(3) TFUE, sono tenute a predisporre la notifica e a trasmetterla al DPE attraverso il sistema di notificazione elettronica per un esame della completezza della documentazione contenuta nella notifica.
Sono esclusi dalla prevalidazione i casi di aiuti nel settore agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali.
[1] In GU Serie Generale n.3 del 04-01-2013, entrata in vigore il 19/01/2013.
[2] Come previsto dal d.l. 22 ottobre 2016 n. 193 (conv. legge 1º dicembre 2016 n. 225), dal 1º luglio 2017 le società del gruppo Equitalia sono state sciolte (tranne Equitalia Giustizia). L’esercizio delle funzioni relative alla riscossione viene ora svolto dalla neocostituita Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico strumentale dell'Agenzia delle Entrate.
[3] In GU n.178 del 3-8-2015, entrata in vigore il 18/08/2015.